Statuto
ARTICOLO 1 Denominazione – sede
E’ costituita la Associazione denominata “ASSOCIAZIONE IL GRANELLO DI SENAPE -ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE”, più brevemente “ASSOCIAZIONE IL GRANELLO DI SENAPE ONLUS”, con sede legale in Soiano del Lago (BS) , Via Portole n. 5, ed avente sede secondaria in Verona, Corso Venezia n. 7D. L’Associazione utilizzerà in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico l’acronimo “ONLUS” o la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale.”
ARTICOLO 2 Scopi e finalità
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e umana, in particolare nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza, della formazione e dell’istruzione nei confronti di soggetti in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e familiare, con particolare riguardo alle problematiche relative all’infanzia.
ARTICOLO 3 Attività
Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione, con una visione
nazionale ed internazionale volta specialmente a venire incontro alle necessità
delle popolazioni dei paesi più poveri del pianeta, intende tra l’altro:
conoscere e far conoscere la realtà della sofferenza dei popoli più emarginati, nonché i valori culturali umani e religiosi di ogni popolo;
realizzare opere per la promozione umana nei paesi in via di sviluppo, onde favorire l’autosufficienza nel rispetto dei legittimi diritti delle popolazioni più povere;
realizzare centri di riferimento per l’alfabetizzazione, l’assistenza sanitaria, l’assistenza alimentare e l’assistenza sociale nei Paesi in via di sviluppo anche attraverso la costruzione o riabilitazione di strutture scolastiche, sanitarie, di piccola impresa, medico-chirurgiche, e di carattere sociale in genere;
raccogliere, nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi finanziari ed economici per la realizzazione delle opere
realizzare progetti finalizzati all’educazione sanitaria di base, preventiva e terapeutica;
realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l’attuazione di programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
organizzare o sostenere iniziative di adozioni morali a distanza;
realizzare ogni altra iniziativa e svolgere ogni operazione utile a conseguire le finalità statutarie.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.
Per raggiungere tali scopi, l’Associazione potrà anche sensibilizzare la pubblica opinione attraverso raccolte di fondi da destinare alla realizzazione delle attività istituzionali ed operare sia assumendo essa stessa iniziative nei campi suddetti che in collaborazione o partecipazione con Enti e/o
organizzazioni (pubbliche e/o private) che si propongano fini analoghi o complementari; nonché fornire ,a tali soggetti, mezzi patrimoniali, finanziari, organizzativi ed altri servizi necessari al raggiungimento, alla promozione e allo sviluppo di tali scopi.
ARTICOLO 4 Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 5 Soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne, senza discriminazione di sesso, razza e religione che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità associative.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Sono previste due categorie di soci
Soci fondatori : coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione.
Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
Soci effettivi : coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni
dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di
approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento
dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e
totalmente gratuite. L’associazione può,in caso di particolare necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo ai propri associati.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione fermo restando il diritto di
recesso da parte del socio e il diritto dell’Associazione a promuovere la
esclusione del socio che viene meno ai suoi obblighi.
La qualità di socio si perde:
per recesso;
per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Gli associati non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l’importo delle quote da ciascuno versate.
ARTICOLO 6
Costituiscono patrimonio dell’Associazione:
i beni mobili e immobili, di cui si doterà e/o entrerà in possesso;
le elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni e lasciti fatti alla Associazione da enti pubblici e privati, persone fisiche ecc.
i mezzi raccolti mediante pubbliche e private sottoscrizioni, campagne e altre manifestazioni organizzate.
Il Patrimonio e il Fondo Comune, nonché fondi, riserve o capitale, così come eventuali avanzi di gestione non sono mai distribuibili, né in diretto né indiretto, tra i soci e i terzi, né durante la vita dell’Associazione, né al momento del suo scioglimento.
ARTICOLO 7
Gli organi dell’Associazione sono:
1)l’Assemblea degli’associati;
2)il Consiglio Direttivo;
3)il Presidente.
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti o astenuti dal voto.
L’Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione, metà più uno dei soci, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
1. approvare il rendiconto gestionale nei primi due anni di funzionamento e,
successivamente, il bilancio preventivo e quello consuntivo;
2. nominare i membri del Consiglio direttivo;
3. approvare il programma ed il piano annuale delle attività associative,
culturali e formative;
4. deliberare su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta da
Consiglio direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
5. sull’approvazione e sulle modifiche dei regolamenti interni
dell’Associazione;
6. può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio nazionale e all’estero;
L’Assemblea può essere convocata anche da un terzo dei soci.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare:
1. sulle modifiche dello statuto;
2.sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione secondo le disposizioni del presente statuto;
3.sul trasferimento della sede dell’Associazione;
4. su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio direttivo.
Essa si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.
Per la validità della delibera occorre il voto favorevole di almeno due terzi
dei soci presenti aventi diritto di voto .
L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso
di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio direttivo o per
esso dal suo Presidente non meno di sette giorni prima di quello fissato per
l’adunanza mediante comunicazione scritta.
Per ogni assemblea, dovrà essere redatto un sintetico verbale.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque consiglieri indipendentemente dal numero dei soci e il numero dei consiglieri è deliberato dall’assemblea prima delle loro nomina.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti e nominati dall’Assemblea tra i
suoi componenti, durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
II Consiglio Direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività
dell’associazione;
3.redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4.ammette i nuovi soci.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente
la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il
Presidente, due Vice Presidente, di cui uno delegato alla sede staccata di Verona, e uno o piu’ consiglieri in base al numero dei componenti determinato dall’assemblea prima della loro nomina.
Il consiglio, nel suo ambito, attribuisce le funzioni di segretario e tesoriere.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il
Comitato Direttivo e l’Assemblea.
Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce
ufficiale. Convoca l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di
convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dispone dei fondi sociali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte
dai Vice Presidente.
ARTICOLO 8 Il bilancio
I bilanci e la relazione illustrativa sono predisposti dal comitato direttivo e
approvati dall’assemblea.
II bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto
palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi, entro la data
del 30 (trenta) aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio
sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, e nelle
varie sezioni, almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea e può essere
consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto
palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Gli utili agli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
ARTICOLO 9 I revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da due membri, eletti tra i componenti dell’Assemblea.
Il Collegio vigila e controlla affinchè le entrate siano impiegate per il raggiungimento delle finalità statutarie e le spese di amministrazione siano ridotte al minimo. Procede altresì a verifiche periodiche dei documenti contabili.
ARTICOLO 10 Modifiche statutarie
Lo statuto è modificabile, per valide e legittime motivazioni, con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legge italiana.
ARTICOLO 11 Scioglimento
L’Associazione potrà essere sciolta secondo le modalità previste per le assemblee straordinarie di cui all’art.7
Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996 n.662.
ARTICOLO12 Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano .”.e disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.